Cass. civ. n. 16864 del 13 giugno 2023
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI
Unioni di fatto - Doveri morali e sociali - Individuazione - Versamenti effettuati nel corso del rapporto sul conto corrente del convivente - Disciplina di cui all'art. 2034 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Proporzionalità e adeguatezza - Criteri valutativi - Fattispecie.
Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens".
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