Cass. civ. n. 16899 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE


Omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi, estintivi dedotti come eccezione - Vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c - Esclusione - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Modalità conseguenti della sua proposizione - Individuazione - Effetti.


In tema di giudizio di cassazione, l'omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un "error in procedendo", per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 29952/2022

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