Cass. pen. n. 16916 del 13 marzo 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Pluralità di provvedimenti eseguibili - Sentenza di proscioglimento emessa ex art. 131-bis cod. pen. - Idoneità a radicare la competenza - Sussistenza.


Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche nel caso in cui si tratti di sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 15856 del 2014

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST.

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