Cass. pen. n. 16929 del 01 febbraio 2023
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' - Accertamenti urgenti - Obbligo di documentazione - Ragioni - Redazione tardiva - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione.
L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 cod. proc. pen. - che ricorre sia per le operazioni e gli accertamenti urgenti tipici, svolti dopo l'assunzione da parte del pubblico ministero della direzione delle indagini, sia per quelli atipici, posti in essere dagli organi di polizia giudiziaria al di fuori delle deleghe di indagini da parte dell'autorità giudiziaria, trattandosi di attività che, andando a incidere sulle libertà fondamentali, quali la riservatezza e la tutela dei dati personali, richiedono il necessario vaglio di legittimità - non è previsto a pena di inutilizzabilità, poiché l'attività di documentazione, in assenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST.