Cass. pen. n. 16933 del 04 aprile 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - CAPI O PUNTI DELLA DECISIONE - Ricorso per cassazione - Annullamento limitato agli effetti civili - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso agli effetti penali - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.


Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione agli effetti penali, è irrilevante l'intervenuto annullamento della decisione impugnata limitato agli effetti civili, in quanto sussiste netta autonomia tra il capo penale e quello civile della decisione, suscettibili di guadagnare l'autorità di cosa giudicata in momenti processuali distinti, costituendo la statuizione civile solo l'aspetto civile della condanna, autonoma pur se logicamente dipendente dalla decisione sulla responsabilità penale, sicché rimane preclusa, in tal caso, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 26807 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

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