Cass. civ. n. 16934 del 14 giugno 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO -


LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Condominio edifici - Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Legittimazione concorrente o aggiuntiva rispetto all’amministratore e legittimazione autonoma - Rilevanza della volontà degli altri condomini - Esclusione - Fattispecie. In tema di condominio negli edifici, il singolo condòmino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario "pro quota" dei beni comuni, oltre ad avere legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell'amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa, è altrettanto legittimato a promuovere azioni (o a resistere ad azioni proposte da altri), senza che assuma a tal fine rilevanza la volontà degli altri condomini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, a fronte dell'azione esercitata dal singolo condòmino onde ottenere lo sgombero delle parti comuni da mobilio e la rimozione della canna fumaria realizzata sulla sommità del fabbricato, aveva escluso che costituisse l'esercizio dell'azione giudiziaria fosse subordinato alla convocazione dell'assemblea condominiale, affermata viceversa dal giudice di primo grado).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1139
Cod. Civ. art. 1130
Cod. Civ. art. 1131

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Precedenti: Cass. civ. n. 35576/2021

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