Cass. civ. n. 16967 del 19 giugno 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Omessa diagnosi di malformazione del feto - Danni da lesione del diritto all’interruzione della gravidanza e del diritto all'informazione - Autonomia - Fondamento.
In tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, il danno conseguente all'impossibilità di prepararsi psicologicamente al parto (ad es., mediante la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile con le future esigenze di cura del figlio ovvero il ricorso a una psicoterapia) integra un pregiudizio diverso da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l'autonoma rilevanza dell'informazione allo scopo di evitare o mitigare la sofferenza indotta dal suddetto evento, indipendentemente da qualsivoglia profilo di strumentalità rispetto all'eventuale scelta abortiva della donna.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1218
Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Costituzione art. 2 CORTE COST.