Cass. civ. n. 16980 del 14 giugno 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Declaratoria di "inammissibilità della procedura" - Ulteriori statuizioni sulla sussistenza del credito pignorato - Irrilevanza - Conseguenze - Poteri del giudice dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti.


Il giudice dell'esecuzione che dichiara "l'inammissibilità della procedura" di espropriazione presso terzi si spoglia della "potestas judicandi", sicché è "tamquam non esset" ogni eventuale ulteriore statuizione adottata circa la sussistenza del credito pignorato; pertanto, nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., rimedio avente effetto unicamente demolitorio, in difetto di un formale accertamento ai sensi dell'art. 549 c.p.c., il giudice può pronunciarsi soltanto sulla legittimità del provvedimento di chiusura per i vizi prospettati dall'opponente, mentre gli è precluso il sindacato sull'esistenza (o meno) di eventuali crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27388 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 543

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