Cass. pen. n. 16981 del 19 febbraio 2025
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Tributi comunali - Condotta appropriativa del concessionario del servizio di riscossione - Compensazione con i crediti del concessionario - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Non esclude il reato di peculato la circostanza che il concessionario del servizio di riscossione dei tributi locali, appropriatosi delle entrate rivenienti da tale attività, opponga in compensazione il credito tributario nei confronti dell'amministrazione, stante la natura impignorabile di tale credito, con la conseguente impossibilità di esercitare lo "ius retentionis", ex art. 1246, comma primo, n. 3, cod. civ., a garanzia dell'altrui adempimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1246 com. 1 lett. 3
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 181
Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 226