Cass. civ. n. 16982 del 14 giugno 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Interruzione del processo – Termine di tre mesi per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. – Applicabilità ai soli processi introdotti in primo grado dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.
Il termine di tre mesi per la riassunzione del processo interrotto, previsto dall'art. 305 c.p.c. per effetto della novella introdotta dall'art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della predetta legge e, quindi, dal 4 luglio 2009.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 18/06/2009 num. 58 art. 58