Cass. civ. n. 16984 del 14 giugno 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Applicabilità al processo tributario - Conseguenze - Onere di allegazione a carico dell'amministrazione - Contenuto.


Nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l'emanazione dell'atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto impugnato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 34707 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

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