Cass. pen. n. 16999 del 17 marzo 2025
Testo massima n. 1
Ai fini dell'arresto in flagranza differita di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 10 legge 24 novembre 2023, n. 168, la documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, nel caso in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti e difettino altri elementi indiziari che ne connotino l'abitualità, deve dare inequivocabilmente atto di una condotta lesiva che non risulti isolata, ma sia ascrivibile a un più ampio contesto di reiterata sopraffazione riferibile all'agente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/2023 num. 168 art. 10