Cass. civ. n. 17004 del 14 giugno 2023
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Risarcimento del danno da fatto illecito - Impugnazione della liquidazione del danno - Giudicato sulla modalità liquidatoria di interessi e svalutazione - Esclusione - Fondamento - Facoltà del giudice dell’impugnazione di riliquidazione - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi su alcune voci di danno conseguenti all'abbattimento di un aeromobile, quali il valore dell'avviamento commerciale ed il danno per fermo flotta, non si estendesse alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali relativi alla liquidazione integrale del danno patito dalla compagnia area in conseguenza di quel fatto illecito, essendo esso ancora in discussione).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056