Cass. pen. n. 17014 del 16 febbraio 2024

Testo massima n. 1


COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Identità del fatto - Nozione - Sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa - Successivo procedimento per associazione di narcotraffico finalizzata all'agevolazione del medesimo clan mafioso - "Ne bis in idem" - Operatività del divieto - Esclusione.


In tema di divieto di "bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, sicché non opera il suddetto divieto nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa e di altro procedimento intentato per associazione di narcotraffico finalizzata all'agevolazione del medesimo clan mafioso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 8790 del 2024

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE