Cass. civ. n. 17021 del 14 giugno 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Accoglimento successivo all'attuazione della ordinanza - Interesse alla decisione - Persistenza - Fondamento.


L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale esazione del credito assegnato non fa venir meno l'interesse alla decisione sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito il provvedimento, in quanto l'accertamento della nullità di quest'ultimo produce effetti utili per la parte opponente, comportando l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4528 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

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