Cass. civ. n. 17036 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Obbligo di repêchage - Ricollocazione in mansioni inferiori - Compatibilità con il bagaglio professionale posseduto - Necessità - Obbligo di formazione specifica ai sensi del novellato art. 2103 c.c. - Insussistenza.


In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10627 del 2024

Normativa correlata

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

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