Cass. civ. n. 17036 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Obbligo di repêchage - Ricollocazione in mansioni inferiori - Compatibilità con il bagaglio professionale posseduto - Necessità - Obbligo di formazione specifica ai sensi del novellato art. 2103 c.c. - Insussistenza.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.