Cass. pen. n. 17038 del 04 aprile 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto nelle pertinenze dell’abitazione - Omessa previsione di una attenuante specifica - Violazione dell’art. 3 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di protezione della sicurezza individuale, che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali, ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze di una abitazione o di un luogo di privata dimora, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario).
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 3 CORTE COST.