Cass. civ. n. 17055 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Esecuzione fondata su un decreto ingiuntivo non opposto - Omessa motivazione sul carattere non abusivo delle clausole - Controllo officioso del giudice dell'esecuzione - Necessità - Limiti - Fondamento.
Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla Direttiva 93/13/CEE, se l'esecuzione è fondata su un decreto ingiuntivo non opposto e il giudice del monitorio ha omesso di esaminare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, la natura abusiva delle pattuizioni contrattuali dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, ma entro il limite dell'avvenuta vendita del bene (o dell'assegnazione del credito) pignorato , non potendo opporsi all'aggiudicatario vizi del processo esecutivo che non siano stati fatti valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2929
Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 6
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 7
Decisione Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 33
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 34
Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 36