Cass. civ. n. 17063 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO Interpretazione idonea a conferire comunque un significato al contratto - Criterio integrativo e sussidiario di cui all’art. 1367 c.c. - Utilizzabilità - Limiti.
Per individuare la comune intenzione delle parti, il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre, secondo i criteri ermeneutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c.; il giudice può avvalersi del criterio di cui all'art. 1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo, solo qualora non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l'utilizzazione delle predette regole interpretative; in caso contrario, l'interpretazione conservativa non può aver luogo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1367