Cass. civ. n. 17090 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Contestazioni parziali alla CTU - Omologa parziale dell'accertamento e regolazione delle spese processuali - Inammissibilità - Ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese - Interesse ad agire - Mancanza - Inammissibilità del ricorso.
Non è configurabile un'omologa parziale dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., preclusa dalle contestazioni anche solo parziali mosse alla CTU, e pertanto, una volta introdotto il giudizio di opposizione di cui al comma 6, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese di lite della fase di accertamento preventivo disposta in un decreto di omologa parziale, emesso nonostante detta preclusione, poiché le doglianze concernenti l'irrituale statuizione sulle spese vanno proposte nei confronti della liquidazione eseguita in esito all'opposizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.