Cass. pen. n. 17091 del 31 gennaio 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AVVISI - Termine di dieci giorni tra la notifica dell'avviso e la celebrazione dell’udienza - Inosservanza - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Sussistenza.
In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2