Cass. civ. n. 17113 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE


Rappresentanza genitoriale del figlio divenuto maggiorenne nel corso del giudizio - Ultrattività - Nomina di amministratore di sostegno - Perdita di capacità processuale dell'amministrato e di rappresentanza processuale del genitore - Esclusione - Dichiarazione della nomina da parte del difensore nella comparsa conclusionale - Finalità interruttiva perseguita - Necessità - Fondamento - Fattispecie.


Il principio di ultrattività della rappresentanza processuale del genitore del minore che, nel corso del giudizio, matura la maggiore età opera anche se al figlio divenuto maggiorenne è nominato un amministrazione di sostegno, non potendo farsi derivare automaticamente dalla predetta nomina la perdita di capacità processuale della parte, diversamente da quanto avviene nell'ipotesi di interdizione; ne consegue che la dichiarazione dell'intervenuta nomina dell'amministratore di sostegno da parte del difensore con la comparsa conclusionale non determina ex se l'interruzione del giudizio, a meno che non sia finalizzata al conseguimento di tale effetto e corredata dei necessari requisiti formali. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la carenza di rappresentanza in giudizio di una persona disabile divenuta medio tempore maggiorenne, ritenendo venuta meno la rappresentanza genitoriale per effetto della nomina della nonna quale amministratore di sostegno, senza neppure valutare l'idoneità ai fini interruttivi del processo della dichiarazione dell'evento da parte del difensore nominato dal padre).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 405 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 30009/2018

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