Cass. civ. n. 17118 del 20 giugno 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado - Questione attinente alla nullità dell’elaborato peritale - Omessa deduzione in appello - Effetti.


In materia di consulenza tecnica d'ufficio, la nullità dell'elaborato disposto nel primo grado di giudizio per avere il c.t.u. utilizzato documenti irritualmente acquisiti, utili a provare i fatti principali, va fatta valere con l'appello, determinandosi nella specie un vizio processuale che, ove non ritualmente impugnato, resta sanato.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 3086 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 62
Cod. Proc. Civ. art. 194
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

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