14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 40926 del 31 ottobre 2008
Posted at 15:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, nel liquidare l’indennità il giudice è vincolato esclusivamente a non superare il tetto massimo normativamente stabilito, ma non è tenuto a ripartire proporzionalmente tale importo tra le tre voci di danno elencate dall’art. 643 c.p.p., né può fissare per le stesse un ulteriore limite individuato nella terza parte di quello massimo.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]