Cass. pen. n. 19569 del 15 maggio 2001

Testo massima n. 1


Il termine per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione decorre, nel caso di provvedimento di archiviazione, esclusivamente dalla notifica del detto provvedimento o dalla consegna di copia al diretto interessato ai sensi dell'art. 148, comma 4, c.p.p., e non sono ammessi equipollenti quali la consegna di copia al difensore che ne abbia fatto richiesta ad altri fini.

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