Cass. pen. n. 19571 del 15 maggio 2001

Testo massima n. 1


In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, la presentazione della domanda nel più lungo termine di due anni introdotto dalla legge n. 479 del 1999 è preclusa dalla mancata deduzione o rilevazione della questione nel precedente giudizio avente identico oggetto, conclusosi con ordinanza dichiarativa della inammissibilità della domanda per tardività, ovvero dalla mancata impugnazione sul punto di tale ordinanza.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE