Cass. pen. n. 19571 del 15 maggio 2001

Testo massima n. 1


In tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, la presentazione della domanda nel più lungo termine di due anni introdotto dalla legge n. 479 del 1999 è preclusa dalla mancata deduzione o rilevazione della questione nel precedente giudizio avente identico oggetto, conclusosi con ordinanza dichiarativa della inammissibilità della domanda per tardività, ovvero dalla mancata impugnazione sul punto di tale ordinanza.

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