Cass. civ. n. 17125 del 15 giugno 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA Nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione dei fatti costitutivi della pretesa - Omissione, da parte del giudice, dell'ordine di integrazione - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Possibilità, per il giudice d'appello, di rilevare la nullità e fissare il termine per l'integrazione della domanda - Condizioni.
In tema di nullità della citazione per mancata indicazione del fatto costitutivo della pretesa, ove il giudice, nonostante l'eccezione del convenuto, ometta di ordinare l'integrazione o la rinnovazione della stessa, l'attore ha l'onere di invocare la fissazione del termine per sanare la nullità, poiché, in caso contrario, ove la nullità venga dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non deve fissare alcun termine per la rinnovazione dell'atto nullo, ma deve definire il processo, accertando, con una pronuncia in rito, il vizio della citazione introduttiva.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE