Cass. pen. n. 1778 del 10 maggio 2000
Testo massima n. 1
Solo all'imputato è consentito sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 613 comma 1, c.p.p. e pertanto il ricorso per cassazione contro la decisione in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione non può essere proposto dalla parte personalmente che tale qualità più non riveste. (Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dagli eredi dell'imputato deceduto).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi