14 Mag Cassazione penale Sez. Unite ordinanza n. 28 del 16 ottobre 1995
Testo massima n. 1
Il rinvio, contenuto nell’art. 315, comma 3, c.p.p. in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, all’applicazione delle norme sulla riparazione dell’errore giudiziario, non è limitato – ancorché la rubrica dell’articolo si riferisca al procedimento – alle sole norme procedimentali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario, con l’unico limite della compatibilità. [ Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la piena compatibilità della norma di cui all’art. 644 c.p.p. – che disciplina la riparazione dell’errore giudiziario in caso di morte del condannato – con la riparazione per l’ingiusta detenzione, sul rilievo che gli effetti pregiudizievoli dell’ingiusta detenzione, così come quelli dell’errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell’ambito familiare, legittimando, nel caso di morte della persona che ha subito l’ingiusto provvedimento, la pretesa riparatoria dei congiunti ].
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Testo massima n. 2
L’indicazione, tra i componenti del collegio che ha deliberato la sentenza, di un magistrato in luogo di altro, dovuta a errore materiale commesso dalla cancelleria all’atto della copia della minuta della sentenza per la formazione dell’originale, va corretta con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.
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