Cass. civ. n. 17134 del 15 giugno 2023

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Rinvio in sede civile - Potere del giudice civile di provvedere sulle spese del giudizio penale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo.


In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell'intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l'annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all'esito globale del processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1407 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 392

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