Cass. pen. n. 3747 del 4 agosto 2000

Testo massima n. 1


Attesa la natura sostanziale dell'art. 315, comma 2, c.p.p., che fissa il limite massimo della somma liquidabile a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, deve escludersi che operi, con riguardo a detta disposizione normativa, il principio tempus regit actum e deve ritenersi che il nuovo e più elevato limite introdotto dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 trovi immediata applicazione in tutti i procedimenti non ancora esauriti con statuizione passata in giudicato.

Testo massima n. 2


In materia di misure cautelari reali legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 c.p.p., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura.

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