Cass. civ. n. 17151 del 15 giugno 2023

Testo massima n. 1


NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI


Intestazione fiduciaria di quota sociale – Pluralità di interposizioni – Violazione del “pactum fiduciae” con ritrasferimento in favore di terzi – Conseguenze.


In caso d'intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una "catena" di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del "pactum fiduciae" da parte dell'ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell'obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell'illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell'ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2645 ter

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