Cass. pen. n. 5601 del 3 febbraio 1994

Testo massima n. 1


L'art. 316, comma primo, c.p.p. riconosce all'Erario dello Stato, per la qualità pubblicistica degli interessi che vi fanno capo, una sorta di tutela anticipata attribuendo al P.M. il potere di chiedere, esercitata l'azione penale ed ancor prima che l'Erario stesso si costituisca parte civile, il sequestro conservativo a garanzia di ogni somma a questo dovuta; in particolare la locuzione “ogni altra somma” che figura nella norma citata ha, in senso letterale e logico-sistematico, una portata generalizzata, comprensiva anche delle obbligazioni di carattere restitutorio e o risarcitorio nei confronti dell'Erario a carico dell'imputato.

Testo massima n. 2


Per ottenere il sequestro conservativo non è richiesta la determinatezza attuale dell'importo delle somme da garantire, essendo insita nella misura la determinabilità “ sub specie” del presumibile ammontare da indicare con criterio di approssimazione, oltre che al fine di ritenere proporzionata o meno l'eventuale offerta di cauzione sostitutiva (art. 319 c.p.p.), per giustificare l'entità dei beni da sottoporre a vincolo e quindi per potersi esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento (art. 606 comma primo, lett. e), in relazione agli artt. 125 comma terzo e 316 c.p.p.).

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