Cass. pen. n. 1468 del 23 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 316 c.p.p., il pubblico ministero è legittimato a richiedere il sequestro conservativo sui beni dell'imputato - ed anche dell'indagato - per garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato; la parte civile può chiedere la stessa cautela per il soddisfacimento delle obbligazioni civili conseguenti al reato. L'offeso, come tale, non ha titolo. La misura del P.M. giova anche alla parte civile, ma non vale l'inverso. Pertanto, dal combinato disposto dell'articolo in esame risulta che il P.M. non può chiedere il sequestro conservativo a tutela dell'adempimento delle obbligazioni civili. (Fattispecie relativa ad annullamento di sequestro conservativo, perché illegittimo, su richiesta del P.M. anche a vantaggio delle persone offese dal reato).
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