Cass. pen. n. 41210 del 19 novembre 2001

Testo massima n. 1


In tema di sequestro penale, il danaro può essere considerato corpo del reato (ed avere dunque funzione probatoria circa la commissione del reato stesso e circa la sua attribuibilità ad un soggetto) solo come cosa mobile determinata e non come misura del valore di un credito o di un deposito, atteso che, in tale ultimo caso, esso può essere oggetto solo di sequestro preventivo (il cui scopo è quello di impedire che siano aggravate le conseguenze del reato stesso) o conservativo (il cui scopo è quello di impedire la dispersione delle garanzie per le obbligazioni che dal reato possano derivare).

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