Cass. pen. n. 17163 del 16 gennaio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Ricorso del procuratore generale presso la corte d’appello - Mancanza delle condizioni legittimanti l’impugnazione ex art. 593-bis cod. proc. pen. - Accoglimento del ricorso - Conseguenze - Rinvio al giudice di primo grado - Necessità - Ragioni- Fattispecie.
Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non ha legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum"), in quanto l'impugnazione è l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di primo grado censurando la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST.
Legge 06/02/2018 num. 11 art. 3