Cass. pen. n. 17164 del 30 gennaio 2025

Testo massima n. 1


IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI - Dichiarazioni rese in qualità di persona informata sui fatti - Successiva assunzione della qualifica di indagato o imputato - Inutilizzabilità delle dichiarazioni in precedenza rese - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del "tempus regit actum", sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti, non rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato. (Fattispecie relativa a testimone, già sentito a sommarie informazioni, denunciato successivamente per calunnia in relazione ai medesimi fatti).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 38621 del 2007

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 368
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2

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