Cass. pen. n. 1930 del 24 giugno 1998

Testo massima n. 1


Deve ritenersi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di rigetto della richiesta di sequestro conservativo sui beni dell'imputato se nelle more del procedimento la sentenza che ha riconosciuto il diritto dell'istante al risarcimento dei danni sia divenuta definitiva, perché con il passaggio in giudicato della decisione viene a cessare il periculum in mora e, di conseguenza, la possibilità di adottare provvedimenti cautelari. Le stesse ragioni inducono a ritenere l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 318 c.p.p., nella parte in cui non prevede alcun mezzo di impugnazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Testo massima n. 2


In tema di sequestro conservativo la legge prevede solamente, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa, ma non prevede alcun mezzo di impugnazione nei confronti del provvedimento di diniego di tale sequestro, con la conseguenza che deve dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione, stante il principio della tassatività dei mezzi di gravame.

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