Cass. pen. n. 17171 del 16 gennaio 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Molestia - Nozione - Reiterate azioni giudiziarie sulla base di falsificazioni di titoli - Configurabilità - Ragioni - Abuso del processo - Sussistenza.
In tema di atti persecutori, costituiscono molestie, elemento costitutivo del reato, le azioni reiteratamente promosse in sede civile (nella specie, ventitré in dieci anni), in base ad un'unica ragione contrattuale, da un asserito creditore che si era precostituito titoli esecutivi fondati su atti da lui falsificati e si era avvalso, quindi, di fatti consapevolmente inventati in funzione dell'unilaterale e ingiustificata modifica aggravativa della posizione del debitore, realizzata con abuso del processo, atteso che la falsificazione dei titoli e la reiterazione dell'azione giudiziaria risulta causativa di uno degli eventi alternativi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Costituzione art. 24
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 35 com. 3
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.