Cass. civ. n. 17171 del 21 giugno 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Teoria dello scopo della norma violata - Presupposti e portata - Fattispecie in tema di responsabilità sanitaria.


Allorquando l'illecito è integrato dalla violazione di regole finalizzate ad evitare la creazione di un rischio irragionevole, la responsabilità si estende ai soli eventi dannosi che rappresentino la concretizzazione del suddetto rischio. (Nella specie, relativa alla domanda di risarcimento del danno alla salute conseguente alla tardiva diagnosi di due neoplasie benigne, del tutto indipendenti l'una dall'altra, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'insorgenza della seconda potesse essere eziologicamente correlata all'operato dei sanitari, essendo la regola dell'arte violata preordinata a scongiurare unicamente la concretizzazione del rischio relativo al manifestarsi della prima patologia, siccome fondata sul relativo quadro clinico, diverso da quello che avrebbe imposto indagini strumentali orientate all'individuazione dell'altra).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8429 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41

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