Cass. pen. n. 2047 del 22 gennaio 2004

Testo massima n. 1


La curatela del fallimento che ha ottenuto il sequestro conservativo è portatrice di un concreto interesse al mantenimento della misura cautelare ed è pertanto, sulla base dei principi desumibili dal combinato disposto degli artt. 318, 324 e 127 c.p.p., titolare del diritto di ottenere la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame, nonchè di partecipare all'udienza medesima. (Nella specie, la curatela del fallimento si era costituita parte civile nel procedimento per il reato di bancarotta).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE