Cass. pen. n. 3968 del 9 novembre 1992

Testo massima n. 1


Il pubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso avverso l'ordinanza del tribunale della libertà che verte in tema di sequestro conservativo richiesto dalla parte civile a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Testo massima n. 2


L'interpretazione degli artt. 318, 324 e 127 c.p.p., alla luce del principio costituzionale della tutela del contraddittorio e dei diritti della difesa, impone di ritenere, pure in difetto di espressa previsione, che compete la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame dell'ordinanza che dispone il sequestro conservativo alla parte civile che, avendo ottenuto il sequestro, è interessata al mantenimento della misura cautelare reale.

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