Cass. civ. n. 17192 del 21 giugno 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio - Legittimazione attiva all'impugnazione - Socio succeduto alla società estinta - Sussistenza - Onere di allegazione della qualità di successore - Necessità - Fattispecie.
In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 110
Cod. Proc. Civ. art. 299
Cod. Civ. art. 2312