Cass. civ. n. 17198 del 21 giugno 2024

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Collazione imposta da testatore ai legittimari - Restituzione dell’eccedenza alla massa ereditaria - Azione di riduzione - Necessità - Esclusione.


Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28196 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 555
Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 724 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 725
Cod. Civ. art. 737

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