Cass. civ. n. 5731 del 13 giugno 1994
Testo massima n. 1
Il coniuge che continua ad abitare la casa di abitazione coniugale in comune proprietà, dopo la morte dell'altro (coniuge), anche per la quota di questo, in forza del diritto di abitazione che è a lui riservato dall'art. 540 c.c., acquista il possesso solo rappresentativo della quota trasferita in proprietà agli eredi del coniuge deceduto i quali, conseguentemente, subentrano egualmente, ai sensi dell'art. 1146 c.c., nel possesso del bene senza necessità di materiale apprensione.