Cass. pen. n. 6894 del 23 febbraio 2011
Testo massima n. 1
Il sequestro, funzionale alla confisca per equivalente (art. 11, L. 16 marzo 2006, n. 146), ove riguardi un bene in comproprietà tra l'indagato ed un terzo estraneo, può essere disposto per l'intero quando sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano comprovate esigenze di conservazione mentre, negli altri casi, dev'essere contenuto entro la quota di proprietà dell'indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare.
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