Cass. pen. n. 17208 del 4 aprile 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO
Incendio colposo da violazione delle norme di sicurezza degli impianti - Responsabile tecnico preposto dal titolare dell’impresa ex art. 2, comma 2, legge n. 46 del 1990 e d.m. n. 37 del 2008 - Posizione di garanzia - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze.
In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 423 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Legge 05/03/1990 num. 46 art. 2 com. 2
Legge 05/03/1990 num. 46 art. 9
DM min. SEC 22/01/2008 art. 3 com. 1