Cass. civ. n. 17212 del 15 giugno 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE In genere.
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 302
Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 470
Cod. Civ. art. 484
Cod. Civ. art. 490