Cass. pen. n. 16658 del 2 maggio 2007

Testo massima n. 1


Il sequestro preventivo può avere ad oggetto le somme dovute in forza di un contratto di assicurazione sulla vita, dal momento che il divieto di sottoporre ad azione esecutiva e cautelare dette somme, di cui all'art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. (Mass. redaz.).

Testo massima n. 2


Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all'art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

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