Cass. pen. n. 26785 del 2 luglio 2001

Testo massima n. 1


Il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. assolve non solo alla funzione di bloccare i reati in itinere, stroncandone la condotta, ma anche a quella di evitare che coloro i quali abbiano violato la legge penale possano continuare a trarre vantaggi dall'illecito posto in essere, come si verifica allorquando quest'ultimo, ancorché consumato con l'esaurimento della condotta tipica, continui a produrre conseguenze dannose ed antisociali. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo, nonostante che lo stesso fosse stato non solo ultimato, ma anche concretamente destinato ad uso abitativo).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi